SGRAVI FINO AL 100% PER L'APPRENDISTATO
La leggi di stabilità 2012 introduce nuovi benefici contributivi (fino al 2016) per le imprese che assumono giovani lavoratori
Notizia inserita il 07/02/2012
Dal 1° gennaio 2012 l’apprendistato fa gola alle imprese (d’ogni tipo) che decidono di assumere giovani lavoratori con questa tipologia di rapporto professionale. Sui contratti d’apprendistato si concentra infatti una parte della legge di stabilità (la 183/2011) approvata a novembre quale ultimo atto del governo Berlusconi, prima che il testimone fosse lasciato a Monti (leggi la news). Nel complesso, una delle finalità perseguite dal testo normativo è quella di creare condizioni favorevoli e incentivanti dal punto di vista fiscale per l’assunzione di nuovo personale nelle aziende. Sono dunque molteplici le sfaccettature del precariato e della disoccupazione coinvolte nella gamma di possibilità previste: dagli incentivi per l’assunzione dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali, come ad esempio la cassa integrazione o l’indennità di disoccupazione, o quelli rivolti all’assunzione di disoccupati con più di 50 anni, fino agli aiuti per chi, avendo perso il posto di lavoro, decide di rilanciarsi sul mercato come imprenditore.
APPRENDISTATO – In particolare, fra le condizioni che rientrano nei regimi di favore c’è appunto l’apprendistato, vale a dire uno speciale rapporto di lavoro a “causa mista”, con l’alternanza di lavoro e formazione, che a seconda della tipologia applicativa può durare dai tre a cinque anni e può interessare giovani dai 15 ai 25 anni (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionali) oppure dai 18 ai 29 anni (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; o per l’alta formazione e la ricerca). Dal 1° gennaio, dunque, e con validità fino al 31 dicembre 2016, la legge di stabilità 183/2011, “al fine di promuovere l’occupazione giovanile”, introduce una serie di sgravi contributivi, della durata di tre anni, a favore di quelle aziende che decidano di ricorrere all’utilizzo di contratti di apprendistato.
QUALI BENEFICI – Per i contratti firmati fino al 31 dicembre 2011, i benefici rimarranno quelli della vecchia legge, vale a dire un’aliquota fissata all’1,5, al 3 e infine al 10 per cento nei primi tre anni di contratto, ma solo nel caso in cui siano stati assunti fino a nove apprendisti. L’aliquota invece resterà fissa al 10% per tutto il triennio con un numero di apprendisti superiore a nove. Con la nuova legge, al contrario, le aziende che assumeranno fino a nove apprendisti, si vedranno riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% nei primi tre anni di contratto, passando poi a un’aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo, qualora previsti. Nessuna novità, invece, con un numero di assunti superiore a nove: anche la nuova legge, infatti, conferma l’aliquota fissa al 10% sui primi tre anni di contratto, facendo decadere il beneficio per quelli successivi, se previsti.